Per il confezionamento del vino “Chianti Classico” deve essere usato esclusivamente il tappo a sughero raso bocca. (Denominazione e vini), 1.1 La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. L’uso del fiasco toscano non è consentito per il confezionamento del vino “Chianti Articolo 10 15. Disciplinare del chianti classico. Abrusco N. I prodotti appartenenti a tutte le Denominazioni di Origine Italiane, in quanto tali, sono soggetti al rispetto di uno specifico Disciplinare di Produzione. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” è consentita l’immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo bottiglia bordolese in tutti i formati ammessi e fiasco toscano come definito nelle sue caratteristiche dall’art. In caso di assemblaggio di partite già certificate, per la partita assemblata deve essere richiesto un nuovo certificato di idoneità analitica ed organolettica. Olio di oliva extravergine Chianti Classico DOP . 9. In epoca medievale il Chianti fu terra di continue battaglie fra le città di Firenze e Siena e in quel periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti, trasformati poi in parte in ville e residenze. The boundaries were first defined in the 18th century, but enlarged significantly in … Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po’ a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. 46. Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio Vino Chianti Classico, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a cantine che siano situate nelle  province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell'ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni: L'eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino "Chianti Classico", oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d'uva. Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi anni del 1800 si iniziò ad applicare la pratica di mescolare varietà diverse di uve per migliorare la qualità del vino prodotto. E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve di cui all'art.4. La zona di produzione del Chianti Classico è la prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita per legge, con un bando del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III. Il famoso vino prodotto nella zona geografica del Chianti veniva quindi “imitato” in altre parti della. Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro specifiche proprietà organolettiche. CE n. 479/2008) i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Reg. Articolo 6. DM 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 8 gennaio 2014. 72 del Reg. 1. Copyright © www.agraria.org - Codice ISSN 1970-2620 - Webmaster: Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 31. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Il Chianti Classico ha quindi il bouquet floreale di giaggiolo e mammola propri del terreno arenario di questa zona che. 6. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Pertanto, il Chianti Classico dal 1996 non è più sottozona della denominazione Chianti ma … : +390645437975; Fax: +390645438908; e-mail: info@valoritalia.it. Nel territorio del Chianti Classico , la produzione di Vin Santo del Chianti Classico è una vera e propria arte che richiede tempo e pazienza. 6. E’ tuttavia consentita la pratica dell’irrigazione di soccorso. nella zona storica. 10. e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. 10, fgl. Tempranillo N. 30. Nella zona di produzione di cui all’art. 5. 12. Il clima, l’orografia collinare, la morfologia dei terreni sopra descritti determinano un ambiente luminoso particolarmente adatto alla corretta maturazione delle uve. 40. bacca Tuttavia, le cantine, in possesso di autorizzazione a vinificare fuori zona ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo possono effettuare, nel medesimo centro aziendale, anche le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia di vino proveniente da vinificazione  di uve atte a divenire “Chianti Classico” ottenute da vigneti propri o in conduzione singolarmente o collettivamente. (Riferimenti alla struttura di controllo). Colombana Nera Conformemente all’art. Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio Vino Chianti Classico, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a cantine che siano situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell’ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni: 9. Fu quindi alla fine del Medioevo che grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò progressivamente importanza economica e fama internazionale. I confezionatori hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio “Gallo Nero” stampato e distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia. A tale scopo il 14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori dà vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine. La gestione della denominazione è assegnata ed assicurata dal Consorzio Vino Chianti Classico fondato nel 1924, il primo in Italia, organismo che racchiude tutte le categorie produttive (viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) e è rappresentativo del 90% della produzione medesima. Disciplinare del chianti classico 27 Aprile 2017 27 Aprile 2017 admin DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI “CHIANTI CLASSICO” Approvato come DOC DPR 09.08.1967 G.U. Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino atto a divenire “Chianti Classico” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 % vol. News; L’utilizzo di uve Sangiovese in purezza è autorizzato dal disciplinare di produzione. La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varietà complementari di cui all’art. 5.7 E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve di cui all’art.4. – la disposizione di cui all’articolo 4, comma 13, dell’allegata proposta di modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2014; – limitatamente alla tipologia qualificata con la menzione “Gran Selezione”, la richiesta di certificazione all’idoneità analitico-organolettica può essere presentata al competente Organismo di controllo per le partite giacenti alla data di pubblicazione del presente decreto, anche se già confezionate e/o certificate, che siano comunque in possesso dei requisiti dell’annessa proposta di modifica del disciplinare con esclusione della disposizione di cui all’art. A tale scopo il 14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori dà vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine. Aleatico N. 8 del Reg. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP (ai sensi dell’art. – Sangiovese dall’80% fino al 100%. 3. 4. 72 del Reg. Sono da considerarsi inadatti i vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata. Fanno eccezione i recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacità fino a litri 0,250. La produzione massima di uva consentita ad ettaro è di T. 7,5 e la resa media per ceppo non può essere superiore a Kg. Perchè questo sito. 11. I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato l’utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, tanto che il vino Chianti Classico può essere prodotto anche con il 100% di questo vitigno perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non modificano le caratteristiche peculiari dell’uva. (Zona di produzione delle uve). Risale detta strada fino a quota 354. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S.Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. 23. 2. 13 del DM 7 novembre 2012 richiamato in premessa è autorizzata l’etichettatura transitoria di cui all’art. La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" accompagnata dalla specificazione "Classico" in seguito denominata "Chianti Classico " è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita. 4.4 Nella zona di produzione di cui all’art. 4. Da qui segue una linea virtuale fino all’Ombrone (quota 298). L’orografia collinare determina una notevole complessità della idrografia di superficie, con corsi d’acqua a regime torrentizio e un notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a specifici andamenti pluviometrici. Al 1398 risale il primo documento notarile in cui il nome Chianti appare riferito al vino prodotto in questa zona. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta allo schedario viticolo. CE n. 607/2009 e all’art. 12. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa. Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva è ridotta al 40% e quindi da 7,5 a 3 T./ha. Il Sangiovese che compone prevalentemente il vino Chianti Classico, è un’uva molto sensibile ai fattori esterni ed ha la peculiarità di interpretare perfettamente le caratteristiche di un suolo e modificare i propri profumi a secondo del terreno in cui nasce. In deroga a quanto sopra stabilito ai punti 6 e 7,, per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare si applica la normativa previgente. 6 e, nel caso, essere stata assemblata secondo quanto disposto al punto precedente. Il vino d’annata può essere immesso al consumo non prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia mentre per la Riserva si devono attendere 24 mesi di cui almeno 3 con affinamento in bottiglia. 7. CE n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini DOCG “Chianti Classico, ottenute in conformità all’allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 8 gennaio 2014 richiamato in premessa. c) della legge 82 del 20 febbraio 2006. 41. 54 CARIGNANO N. N 3145 27 luglio 2011 Regione Toscana Ciliegiolo N. 20. 13. IL CAPO DIPARTIMENTO 4.12 I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino “Chianti Classico” solo a partire dal terzo anno dall’impianto. responsabilità resta in capo al citato Consorzio di tutela del vino Chianti Classico e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Reg. 4.10 La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varietà complementari di cui all’art. Chianti Classico DOCG. Pollera Nera N. Sono inoltre consentite altre forme di bottiglie tradizionali consone ai caratteri di un vino di pregio, su apposita autorizzazione del Consorzio di Tutela alle ditte richiedenti. C) Descrizione dell’interazioni causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B). Malvasia Nera di Lecce N. Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e similari. 34. Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Chianti Classico" Articolo 1. La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita ”Chianti Classico”si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). Restano valide tutte le autorizzazioni all’imbottigliamento fino ad oggi rilasciate. In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. 14. Chianti Classico DOP, conferma incarico al Consorzio - GURI n. 3. Le temperature estive elevate soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, l’ottima insolazione che permane nei mesi di settembre ed anche ottobre, le escursioni termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono infatti alle uve di maturare lentamente e completamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti Classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione alcolica. CE n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. Indi segue la strada comunale toccando S.Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 5 (ex art. Esposito l’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente confermato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 novembre 2011, reg. 7. 11. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI O RIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "CHIANTI CLASSICO" Approvato come DOC DPR 09.08.1967 G.U. L'iter per elaborare, presentare, approvare ed infine pubblicare un disciplinare di produzione per una nuova denominazione è piuttosto complesso e deve essere svolto in sede comunitaria. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 10.2 La Società Valoritalia s.r.l – società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane – è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. Toscana rendendo necessaria la creazione di un organismo che lo tutelasse dai plagi. appena scorporata dal disciplinare generale Chianti (che contiene i disciplinari di tutte le altre sottozone e della menzione aggiuntiva Superiore), i vigneti iscritti alla sottozona Classico non godono della possibilità della menzione aggiuntiva Superiore. 3. Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente. E’ consentito l’uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l’acquirente circa l’origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia. dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche; – colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; Sambuca - 50028 Barberino Tavarnelle - Firenze (Italia) | P.IVA 00637480484. 1, 2° capoverso. partite di vino atte a diventare DOP «Chianti» provenien-ti dalle campagne 2018/2019 e precedenti che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell allegato disciplinare consolidato. Il Disciplinare di produzione è la prescrizione che disciplina tutti i dettagli relativi all'ottenimento di un prodotto agricolo o alimentare. Postato da: Roberto Giuliani il: Aprile 17, 2020 In: Doc e Docg, Le regole del vino Nessun commento. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta allo schedario viticolo. Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 13. Il Consorzio del Chianti Classico sta discutendo un cambio del disciplinare. In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del governo all'uso Toscano. A2) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame AG . Barbera N. 7. CE n. 607/2009 e dell’art. 5.3 Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. e IGP, 1.1 La denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. 1.3. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” è la zona delimitata con decreto interministeriale 31luglio 1932, confermata con l’art.5 del DPR 930 del 12.7.1963, dall’art.3 del DPR 9 agosto 1967, dall’art.3 del DPR 2 luglio 1984 e dall’art.5 della Legge 164 del 10.2.1992, dall’articolo 6 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e dall’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto ministeriale 5 agosto 1996, regolata autonomamente ai sensi del menzionato art. Un’altra differenza è data proprio dal disciplinare che prevedere per entrambe le denominazioni l’utilizzo del vitigno Sangiovese in maggioranza, ma nello specifico per il Chianti Classico è necessario che quest’uva venga utilizzata per almeno l’80%, mentre per il Chianti il valore è fissato al 70%. 8. L’utilizzo del marchio “Gallo Nero” è curato direttamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati. Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate. 10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. (Denominazione e vini) Classico che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati. Articolo 3 Informazioni sulla qualità e caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico. 2. – estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Il termine "Classico" nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa. I confezionatori hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio “Gallo Nero” stampato e distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia. 4.7 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Home Disciplinare vino Docg Chianti Classico. Nella designazione del vino Chianti Classico può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 3. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. Nel 1716 il Granduca di Toscana Cosimo III de' Medici definisce i confini del Chianti, il territorio dove oggi si produce il Chianti Classico (ma non il vino Chianti). 5.8 Il vino “Chianti Classico” può essere immesso al consumo soltanto a partire dal 1 ottobre dell’anno successivo alla vendemmia. Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S.Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. 49. 1. disciplinare che, come abbiamo visto, per il Chianti Classico dal 1996 è divenuto autonomo. La denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio “Gallo Nero” nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare (Allegato n. 2) in abbinamento inscindibile con la denominazione Chianti Classico. Il vino “Chianti Classico” destinato a “Riserva” può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi. – odore: intenso fruttato e persistente; Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. La professionalità dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla storia di questo territorio rende possibile il perdurare della notorietà del vino Chianti Classico e della sua storia. 4.3 Sono pertanto da considerarsi idonei – ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo – unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni – situati ad un’altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami. La Denominazione di Origine Protetta (DOP) dell’olio extravergine d’oliva del “Chianti Classico”, di seguito sempre definito come olio del “Chianti Classico”, è riservata all’olio ottenuto con le olive prodotte nell’area delimitata dall’articolo tre del presente disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti fissati nello stesso. 72 del Reg. Le prescrizioni di tale regolamento consortile sono applicate anche nei confronti dei non aderenti al Consorzio ai sensi dell’articolo 17, comma 7, del D.Lgs n. 61 dell’8 aprile 2010. 44. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è la zona delimitata con decreto interministeriale 31luglio 1932, confermata con l'art.5 del DPR 930 del 12.7.1963, dall'art.3 del DPR 9 agosto 1967, dall'art.3 del DPR 2 luglio 1984 e dall'art.5 della Legge 164 del 10.2.1992, dall’articolo 6 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del  26.04.2010,  e  dall’articolo  3  del  disciplinare  di.
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